Gli Ordini delle Toscana stanno assistendo a una querelle sulla direzione della gestione rischio clinico regionale, in cui per altro sono coinvolti altri ordini locali, che tutto sembra, meno che un percorso rigoroso e rispettoso delle norme in materia di rischio clinico così come definite dalla legge 24/2017, quanto piuttosto istanze apparentemente del tutto personalizzate.
Il Responsabile, infatti, in conformità a quanto previsto dell’art. 43 della legge regionale 40/2005, è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i dirigenti delle aziende sanitarie o degli enti del servizio sanitario regionale con comprovata esperienza in materia di rischio clinico e sicurezza delle cure e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
In particolare, il Responsabile può essere sì un medico specializzato in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o medicina legale, ma può essere anche un professionista con laurea magistrale in altra disciplina, con adeguata formazione, coerente con le aree di competenze indicate nel curriculum formativo OMS sulla sicurezza delle cure, in particolare ergonomia e fattore umano, e comprovata esperienza almeno triennale nel settore della sicurezza delle cure. Il responsabile della gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente è un dirigente quindi con le caratteristiche descritte all’art. 16 della legge 24/2017.