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Da www.fnopi.it - del 13 aprile 2021

Tre richieste precise: subito una circolare del ministero della Salute per consentire l’applicazione dell’allentamento dell’esclusiva degli infermieri prevista nel decreto Sostegni, perché possano scendere in campo anche fuori dell’ospedale i 270mila dipendenti che moltiplicherebbero in modo esponenziale le vaccinazioni.

Una stabilizzazione dell’allentamento dell’esclusiva che consenta agli infermieri non solo l’intervento nella campagna vaccinale, ma l’assistenza anche sul territorio ai soggetti più fragili, soprattutto a quelli che durante la pandemia sono stati trascurati dai vari livelli di assistenza e che ora vanno recuperati per non mettere a rischio la loro salute.

Sul modello già applicato a farmacisti e farmacie, consentire maggiore autonomia agli infermieri che operano sul territorio occupando ogni porzione e spazio del Servizio sanitario nazionale, i quali senza necessità di preparazioni particolari o tutoraggi (sono già vaccinatori da anni nei centri vaccinali) potrebbero allargare la platea dei vaccinati fino al domicilio, a vantaggio soprattutto dei più fragili.

In questo modo l’immunità di comunità (o di gregge) entro luglio diventa un traguardo non solo da raggiungere, ma assolutamente raggiungibile.

Parla chiaro la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche in una lettera inviata a Draghi, Speranza, Gelmini e per conoscenza Figliuolo, Curcio e Bonaccini: gli infermieri sono vaccinatori da sempre e per professione, ma prevedere il loro intervento solo sulla carta senza dargli il necessario appoggio programmatorio e normativo significa legargli le mani e non consentirgli, nonostante le previsioni, di intervenire come vaccinatori non solo per chi arriva in ospedale o nelle strutture delle aziende sanitarie.

Proprio per questo – scrive la presidente FNOPI Barbara Mangiacavalli nella lettera rivolgendosi ai massimi responsabili delle istituzioni – vi chiediamo di sostenere, come fatto per i farmacisti e senza necessità come accade in alcune Regioni di prevedere interventi improbabili di operatori non adeguatamente formati che rappresenterebbero un rischio anche per la salute della popolazione, l’introduzione già nella fase di conversione del Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 della possibilità per gli infermieri e gli infermieri pediatrici di svolgere l’attività di vaccinazione in autonomia e di prevedere le regole uguali per tutti per l’allentamento dell’esclusiva e le possibilità di intervento degli infermieri”.

“Si tratta – aggiunge – di affrontare con il massimo della potenzialità assistenziale la pandemia e si tratta di velocizzare quanto più possibile la vaccinazione per far fronte a contagi e decessi, ma anche di soddisfare i bisogni di salute dei più fragili che durante la pandemia sono stati trascurati”.

“Gli infermieri si sono da subito resi disponibili per un intervento efficiente, efficace e autonomo, in modo anche da lasciare libertà di azione agli altri professionisti coinvolti – conclude Mangiacavalli nella lettera – ma per consentire queste attività è richiesto di apportare le necessarie modifiche alla normativa vigente, oltre che un coordinamento e un monitoraggio sull’attuazione delle norme che non le lascino solo sulla carta, ma le attuino a pieno regime, aumentando l’efficienza del nostro servizio sanitario nazionale”.

vaccinazionneValutato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro OPI Grosseto mette questo spazio a disposizione delle Aziende che necessitano di infermieri vaccinatori.

Per essere inseriti è necessario inviare mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con oggetto "manifestazione di interesse infermieri punti vaccinali" specificando:

 - Nome Azienda; Luogo fisico dove verrà istituito punto vaccinale; Mail e telefono di contatto per raccogliere manifestazione di interesse.

Si fa presente ad Aziende e Infermieri che tale manifestazione di interesse può prevedere Infermieri Liberi Professionisti, Infermieri non occupati stabilmente o con contratto privato che prevede attività fuori orario e  - In ottemperanza all'art 20 comma 464-bis del "DL Sostegni" - agli infermieri pubblici dipendenti del SSN svincolati da vincolo di esclusività per attività vaccinale.

L'OPI di Grosseto non entra nel merito degli accordi economici, nè entra nel merito di ogni interlocuzione di carattere organizzativo, ma suggerisce le seguenti linee di indirizzo per le Aziende  su cui si mette a disposizione per quanto concerne dubbi legati a formazione, competenze, iscrizione albo:

LINEE DI INDIRIZZO PER AZIENDE E PROFESSIONISTI

Requisiti necessari per tutela Professionista e Aziende Interessate

 - Far dichiarare: numero iscrizione Albo OPI di appartenenza (è possibile visionare albo provinciale qua  O albo nazionale qua)

 - Far dichiarare possesso polizza assicurativa contro gli infortuni, RCT e per colpa grave, comunque necessaria anche se il DL 44/2021 istituisce il così detto "scudo penale". Si ricorda che la Polizza in convenzione FNOPI ha già dichiarto la piena copertura per attività vaccinale

 - Chiedere certificazione (così come richiesto dal protocollo e per tutela sia dell'Azienda che del professionista) del corso ISS vaccinazione a questo indirizzo

 - Si suggerisce a mero titolo esemplificativo per i NON possessori di P.IVA di valutare  compensi lordi omnicomprensivi come prestazione occasionale o in co.co.co. da liquidarsi dietro presentazione della relativa fattura . I professionisti possono operare in gestione separata alla cassa previdenziale ENPAPI. La misura del contributo, per i dipendenti che faranno prestazioni occasionali o in co.co.co, è del 24%, suddiviso in 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del professionista.

Per Altri aspetti (compenso ad inoculo, autonomia vaccinale etc prendere visione del PROTOCOLLO FNOPI MINISTERO REGIONI QUA)

COMUNICAZIONE per i dipendenti Azienda Usl Toscana Sud Est per operare extra orario di lavoro

ELENCO AZIENDE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE PERSONALE INFERMIERISTICO VACCINAZIONI

  

Nome Azienda

Luogo 

Telefono

Mail 

La Selva società bioagricola a r.l. S.P. 81 OSA 7
58015 Albinia GR
 0564/88481 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Camping Voltoncino ss Aurelia n 199

58015 Albinia GR
3395059689 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fattoria IL DUCHESSO Strada Provinciale 59 n 29
58100 Alberese - Grosseto
 3388462659 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

ObbligovaccinaleCari colleghi proviamo a fare un po' di chiarezza su questo Decreto Legge. Intanto è bene precisare che come ogni DL esso è immeditamente attuativo una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, anche se deve essere comunque convertito in Legge e quindi potrebbe risentire di modifiche ed emendamenti. 

L’art. 4 del suddetto decreto-legge dispone l’obbligo di vaccinazione, per quanto qui d’interesse, degli operatori sanitari, che costituisce, dunque, requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute dell’operatore, attestata dal medico di medicina generale e da relazioni cliniche documentate, la vaccinazione potrà essere omessa o differita (si veda art. 4, c. 2, D.L. n. 44/2021).

Entro Il 6 aprile ci viene chiesto, come Ordini, di inviare in Regione Toscana elenco albo Infermieri e infermieri pediatrici con indicazione del luogo di residenza. Trattandosi di una norma di legge vigente l’Ordine, ente pubblico che agisce quale organo sussidiario dello Stato, non si può esimersi dalla trasmissione dei dati richiesti.

Preme in questa sede ricordare che l'albo è già pubblico per chiunque voglia consultarlo e che, per altro, è prassi  inviare elenco albo presso altre pubbliche amministrazioni, esattamente come nel caso inverso ci viene mandato ad esempio casellario giudiziale o certificato di residenza da altre pubbliche amministrazioni. In questa prima fase quindi niente di particolarmente diverso dal solito flusso comunicativo tra Enti. 

La stessa cosa avviene da parte delle Aziende Sanitarie che invieranno elenco dipendenti alla Regioni.

Entro dieci giorni dalla trasmissione dei suddetti elenchi, le regioni e le province autonome dovranno verificare lo stato vaccinale dei soggetti risultanti dagli stessi.

Una volta ricevuta tale segnalazione, l’azienda sanitaria invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. 

Quindi sembra valere anche che si possa esonerare il collega che non si sia ancora vaccinato ma che abbia presentato richiesta d farlo appena disponibile la dose. Così come già detto è esonerato dall'obbligo colui che non puà farlo per motivi di salute. 

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale”.

Decorsi i termini sopra indicati, l’azienda sanitaria locale competente “accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza”.

L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

La suddetta sospensione è determinata in via diretta, pertanto, dall’accertamento disposto dall’azienda sanitaria, non discenderebbe un provvedimento autonomo da parte dell’Ordine di riferimento che però è tenuto comunque a dare immediata comunicazione all’interessato della sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (si veda art. 4, c. 7, D.L. n. 44/2021). Come precisato dalla norma in esame, la sospensione si riferisce, in ogni caso, alle sole mansioni che implicano il contatto interpersonale o che comportino comunque il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ad ogni modo, l’operatore potrà svolgere, su eventuale decisione del datore di lavoro, tutte le attività diverse da quelle sopra descritte.

La Federazione Nazionale è in contatto con le altre Federazioni Nazionali degli Ordini sanitari coinvolti al fine di concordare indicazioni omogenee e si sta altresì attivando per le necessarie interlocuzioni in vista del successivo processo di conversione in legge.

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