Sulla richiesta di rimborso della quota OPI all'Azienda.
Si rincorrono molte voci quindi pensiamo sia utile fare chiarezza ulteriore (già ne avevamo parlato in un editoriale del Presidente:
Una considerazione sulla sentenza di Pordenone.). Tra l'altro La FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) ha dato mandato allo studio legale dell'Avv. Oronzo De Donno, patrocinante in Cassazione, di esprimere un parere sulla questione che vi riportiamo in allegato. In sintesi: l'Opi di Grosseto è a disposizione degli iscritti per fornire il materiale di cui hanno bisogno e non è assolutamente ostativo sulla questione ma non vi è dubbio che il “pagamento della tassa d'iscrizione all'Ordine sia un obbligo del dipendente che vi deve provvedere personalmente”. Ovvero anche là dove vi sia una sentenza favorevole questa varrà sui singoli ricorrenti e che comunque non pagherà direttamente l'Azienda ma continuerà a farlo il singolo iscritto per poi essere rimborsato.
Infatti dice lo studio legale, è fatta salva “ la facoltà di chiederne successivamente il rimborso all'Azienda Sanitaria presso la quale (il dipendente) lavora ove si affermi il principio descritto dal Tribunale di Pordenone”.
Giova tuttavia ricordare che “tale sentenza è, comunque, soggetta ancora a eventuale riforma nei successivi gradi di giudizio”. Non siamo cioè ad un livello ultimo di giudizio, è ancora il primo, che può essere trasferito a tutti e diventare norma generale.
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