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Ti aspettiamo, passate parola!

animo fadoi 20 aprile

 

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“Chiediamo indicazioni temporali certe su quando si inizierà a scorrere la graduatoria in essere per l’assunzione di nuovi infermieri”.

I sindacati Nursing-up e Nursind, insieme all’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto chiedono informazioni che possano indicare un orizzonte temporale entro il quale la complicata situazione che stanno vivendo gli infermieri all’interno dell’Azienda sanitaria possa migliorare.


“Sappiamo che l’Azienda Usl Toscana sud est ha presentato il fabbisogno del personale alla Regione Toscana e siamo a conoscenza del fatto che questo preveda una diminuzione del numero del personale finora entrato distribuito negli anni”, dicono Marco Marocco (Nursing-up), Valentina Galesi (Nursind) e Nicola Draoli (Opi Grosseto). “Siamo ben consapevoli che serva un percorso di contingentamento ed efficientamento economico, così come conosciamo le difficoltà di bilancio che in questo momento attraversa la Regione Toscana, ma al contempo siamo estremamente preoccupati, perché dalle interlocuzioni che abbiamo non esiste ad oggi una certezza riguardo alle tempistiche con cui si vada ad attingere dalla graduatoria di infermieri”.

La graduatoria è pronta dall’estate scorsa, ma è proprio da quel momento che non si verificano nuovi ingressi di personale e che, quindi, c’è un turn over non coperto. Per altro il turn over è amplificato da alcune mobilità verso altre Regioni e proprio in questi giorni alcune Aziende laziali stanno ultimando il percorso che verosimilmente porterà molti colleghi "di transito" nel sud della Toscana a convogliare verso zone geograficamente più vicine alle loro famiglie.


Secondo i sindacati Nursing-up e Nursind, al momento insiste in Azienda un turnover di 198 cessazioni di infermieri e 59 cessazioni di OSS. “In alcuni setting di cura, in particolare nelle aree mediche e in zone più periferiche rispetto al capoluogo di provincia – dicono Marocco e Galesi –, la situazione è tale che anche la fruizione di un singolo giorno di ferie diventa complicata. Il personale infermieristico è quindi, da tempo, sotto un carico di lavoro molto pesante che oltre a mettere a rischio in termini di sicurezza sia il professionista che l'assistito, non permette nemmeno il recupero psicofisico e questo è dimostrato anche il fatto che sempre meno professionisti decidano di ricorrere all’istituto delle produttività aggiuntive: un elemento che, nelle busta paga dei dipendenti, comporta un incremento economico importante... eppure, i lavoratori preferiscono riposarsi, piuttosto che guadagnare di più e questo è molto indicativo dello stress a cui gli infermieri sono sottoposti”.


“Come Ordine – aggiunge Nicola Draoli - da sempre cerchiamo di condividere soluzioni professionali e organizzative nella consapevolezza della scarsità di professionisti e di nuovi modelli di sanità ma siamo anche raggiunti ogni giorno dalle preoccupazioni dei colleghi e rileviamo che rischia di venir meno la collaborazione tra professionisti, a causa della stanchezza, ma soprattutto della mancanza di certezze relative alle tempistiche di ingresso di nuovi colleghi. L'incertezza è un elemento cruciale da tenere in considerazione, In questo modo la qualità dell’assistenza rischia di abbassarsi notevolmente, di fronte a personale che è sicuramente stanco e demotivato rispetto al futuro”.


“Chiediamo – tornano a ribadire Marocco, Galesi e Draoli - che, consapevoli e coscienti di tutte le difficoltà del caso, venga indicata una data certa in cui l’Azienda sanitaria potrà iniziare ad attingere dalla graduatoria, perché è fondamentale avere un orizzonte temporale al quale affidarsi, per poter dare anche delle risposte certe ai colleghi”

assicurazioneSulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1-3-2024 è stato pubblicato il decreto 15 dicembre 2023, n. 232, relativo al Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative


Come noto, la Legge 24/2017 ha riscritto le regole della responsabilità professionale sanitaria e, all’art. 10 (“Obbligo di assicurazione”) definiva che “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave” (comma 3).

(FNOPI Offre una condizione assicurativa particolarmente vantaggiosa QUA)


Il concetto di “adeguatezza” della polizza assicurativa, però, non veniva definito dal testo normativo e si rimandava ad un successivo Decreto “del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze” per la determinazione “requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati” (comma 6).

È stato quindi emanato il Decreto interministeriale 232/2023 di cui all’oggetto.
Per quanto di interesse dei professionisti sanitari, le principali definizioni comprendono:


Art. 3, comma 7 (“Oggetto della garanzia assicurativa”):
Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, per le coperture di cui ai commi 1, 2 e 3 è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all'atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. È inoltre prevista la variazione in diminuzione in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti. Le variazioni del premio di tariffa devono essere in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio stesso, anche tenuto conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici.


Si introduce il concetto di “bonus / malus”, già utilizzato nell’ambito della responsabilità civile del settore automobilistico, per i rinnovi annuali dei premi;


Art. 4, comma 2 (“Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative”):

I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori di cui all’articolo 10, comma 2 della Legge, individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:
a) per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;

b) per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortope- dica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;

c) per i sinistri di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1, lettera o): massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a) e b), indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Si prescrive la determinazione dei massimali di risarcimento per sinistro e per anno, che vengono fissati in:

non inferiore ad 1.000.000,00 di euro per sinistro e non inferiore al triplo del massimale per sinistro per anno, per gli esercenti le professioni sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto;

non inferiore a 2.000.000,00 di euro per sinistro e non inferiore al triplo del massimale per sinistro per anno, per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto;

Art. 5, commi 1 e 2 (“Efficacia temporale della garanzia”):
1. La garanzia assicurativa è prestata nella forma «claims made», operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza. In caso di sinistro di cui all’ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera o), la garanzia assicurativa opera per il sinistro denunciato a partire dalla prima richiesta.


2. In caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell’attività dell'esercente la professione sanitaria, ivi compreso l'esercente attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della Legge.
L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Tale copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello della polizza di assicurazione in corso al momento della cessazione.

È previsto quindi obbligo di copertura assicurativa per retroattività e per ultrattività, in caso di cessazione dell’esercizio professionale, almeno decennale.

Il Decreto prevede anche l’istituzione, qualora non già in essere, della funzione aziendale di valutazione dei sinistri, al fine dell’analisi medico-legale degli stessi, ma anche clinico-giuridica (art. 16); in tal senso, per la professione infermieristica, rileva l’obbligo, per la struttura, di garantire anche la competenza minima relativa al risk manager, funzione oggi attribuita frequentemente anche agli Infermieri, appositamente formati.

ComitatopqrtecioazionecoesoGrosseto, venerdì 22 marzo 2024

Comunicato stampa 
 
Il Comitato di partecipazione di Coeso Società della Salute Amiata grossetana, Colline metallifere e Grossetana ha incontrato i rappresentanti dell’Ordine dei medici e dell’Ordine degli infermieri di Grosseto._ 
 
“Obiettivo del Comitato, annunciato anche a Siena, durante le riunioni del Comitato di partecipazione aziendale dell’Asl Toscana sud est - dice il coordinatore del Comitato di partecipazione Luciano G. Calì -, è quello di rendere disponibili le analisi di dati prodotte nella zona grossetana anche a disposizione degli altri Comitati di partecipazione SdS, per offrire un contributo in grado di portare, auspicabilmente, a un ampio coinvolgimento di tutte le realtà territoriali dell’area vasta, profondamente diverse per morfologie e necessità della popolazione residente”.
Hanno preso parte all’incontro con Luciano G. Calì, Paola Pasqualini, presidente di Omceo Grosseto, Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto e Luca Grechi, consigliere di Opi Grosseto. 
 
“Le associazioni hanno una funzione importante nel supporto alla sanità – dichiara Paola Pasqualini, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto – perché il ruolo civico ed etico rappresentato dai cittadini rispecchia gli stessi principi che guidano i medici nello svolgimento della loro attività. E dal confronto emergono sempre idee e soluzioni vincenti”.
 
“È stato un momento di dialogo importante e proficuo su moltissime tematiche socio sanitarie della nostra zona – dichiara Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto – perché gli organismi di rappresentanza dei cittadini sono sempre i primi interlocutori con cui dobbiamo confrontarci”.

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