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enpapiLa comunicazione dei dati del Modello UNI deve essere effettuata esclusivamente in via telematica da tutti coloro che sono stati iscritti ad ENPAPI per l'anno 2016, anche se solo per una frazione di anno e qualora successivamente esonerati. Nel caso di decesso dell'iscritto, l'obbligo di trasmissione del Modello, così come del pagamento delle relative somme, è a carico degli eredi. Il Modello deve essere obbligatoriamente compilato e trasmesso anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali di riferimento non siano state presentate, o, se presentate, contengano importi imponibili pari a zero o negativi.

La trasmissione dei dati deve avvenire mediante l’accesso all’Area Riservata (cassetto previdenziale) del sito istituzionale dell’Ente www.enpapi.it

Nella sezione “Dati Reddituali” è possibile:
- compilare il Modello UNI/2017 con i dati relativi ai redditi percepiti per il periodo di imposta 2016;
- dichiarare i redditi presunti per l’anno 2017;
- scaricare la ricevuta di avvenuta presentazione.
Nel caso in cui l’Iscritto non sia in possesso della CARD SERVIZI ENPAPI, potrà richiederla inviando il modulo presente on line nel sito istituzionale www.enpapi.it all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; in alternativa, potrà digitare il proprio codice fiscale nell’area riservata e seguire le istruzioni per la procedura di recupero tramite posta elettronica.


Nel Modello UNI/2017 devono essere indicati gli importi del reddito professionale di lavoro autonomo e del
volume d’affari dichiarati ai fini fiscali per l’anno 2016, derivanti dall’attività libero professionale infermieristica, svolta con Partita IVA individuale e/o con Partita IVA associata.

Per il 2016 sono applicate le seguenti aliquote di calcolo dei contributi dovuti:
- per il contributo soggettivo, l’aliquota obbligatoria del 15% o quella superiore eventualmente
indicata, da applicare al reddito professionale dichiarato;
- per il contributo integrativo, l’aliquota del 4%, salvo che nei confronti della Pubblica Amministrazione
per la quale la maggiorazione rimane fissata al 2%.
Come ogni anno, è possibile comunicare anche i redditi presunti: la dichiarazione relativa al 2017, facoltativa, costituirà la base di calcolo per la determinazione dell’anticipo del saldo per tale anno. Il contributo soggettivo dovuto per l’anno 2017 sarà calcolato applicando l’aliquota obbligatoria del 16% o quella superiore eventualmente indicata.


La dichiarazione telematica dovrà avvenire entro l’11 settembre 2017; in difetto, si incorrerà nell’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Previdenza per l’ipotesi di mancato o tardivo invio della comunicazione (art. 10 del Regolamento di Previdenza).

SANZIONI per ritardata/omessa comunicazione dei dati reddituali

Nel caso di ritardo nella comunicazione dei dati reddituali si applica una sanzione pari ad euro 10,00 se la comunicazione è inviata entro i sette giorni successivi alla scadenza. La sanzione è pari ad euro 50,00 se la comunicazione è inviata tra l’ottavo e il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari ad euro 100,00. Laddove l’infedele comunicazione dia luogo ad una contribuzione inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica una sanzione pari ad euro 100,00.

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