Ci sono alcune situazioni nelle quali ci troviamo, come quando ci approcciamo per la prima volta nella giungla delle assicurazioni, o sentiamo parlare di provvedimento disciplinare. dove forse ci accorgiamo che il tema della "responsabilità professionale" non è così ben chiaro e digerito. Ecco quindi un sunto prezioso prodotto dalla collega Alessandra Mafrica e pubblicato su http://www.assocarenews.it/index.php/it/infermieristica/item/179-infermieri-responsabilita-professionale.html
" L'acquisizione dell'autonomia professionale con la legge n°42 del 1999 (ribadita poi con la legge n°251 del 2000) ha inevitabilmente portato ad un aumento della responsabilità. Per responsabilità s'intende: “Capacità di rispondere dei propri comportamenti, rendendone ragione e accettandone le conseguenze.” (Dizionario di filosofia, Enciclopedia Treccani Online, 2009)
Più precisamente nel nostro caso parliamo di responsabilità professionale intendendo: “l'insieme degli obblighi e dei doveri giuridici e morali di colui che è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto o di un atto compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale e che opera con l'obiettivo di garantire un'adeguata assistenza infermieristica alla singola persona” (Lattarulo P., Bioetica e deontologia professionale, McGraw Hill, 2011) La responsabilità ha in sé due accezioni
positiva, o Ex-Ante, che deriva dalla consapevolezza di dover mantenere un comportamento corretto (il “non nuocere” dell'articolo 9 del Codice Deontologico 2009) e di doversi assumere gli obblighi previsti dalla professione e dalle leggi e dal Codice Deontologico
negativa, o Ex-Post, che si esplica nel dover rispondere del proprio comportamento davanti a qualcuno che giudica.Se la valenza positiva della responsabilità obbliga il professionista a fare i conti con sé stesso e con la sua coscienza, la sua valenza negativa porta l'infermiere di fronte ad un giudice che valuterà l'effettiva quantità e qualità di “non responsabilità”.Gli ambiti della responsabilità professionale sono:
- RESPONSABILITÀ PENALE;
- RESPONSABILITÀ CIVILE;
- RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE / ORDINISTICO-DISCIPLINARE.
1. La
responsabilità penale sussiste qualora si debba rispondere di un'azione od omissione che viola il Codice Penale costituendo reato.
Gli illeciti penali sono costituiti da elementi oggettivi:
EVENTO il risultato dell'azione od omissione;
CONDOTTA l'azione od omissione;
NESSO DI CAUSALITÀ il rapporto tra la condotta e l'evento;ed elementi soggettivi:
DOLO che designa la volontarietà della condotta messa in atto;
COLPA la non volontarietà della condotta che si distingue a sua volta in colpa generica per imprundenza, imperizia, negligenza e colpa specifica derivante dall'inosservanza di regolamenti, ordini, ecc.;
PRETERINTENZIONE prevede una condotta dolosa il cui risultato però è superiore e più grave rispetto a quello previsto.
2. La responsabilità civile rientra, al contrario di quella penale, nel diritto privato. Essa si divide in responsabilità extracontrattuale (Art.2043 C.C) che prevede l'applicazione del principio di “ non nuocere” e che obbliga chi ha provocato un danno ingiusto verso qualcuno a risarcirlo e responsabilità contrattuale che deriva dalla violazione di uno specifico rapporto, contratto. Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, in caso di danno, l'onere della prova ovvero della dimostrazione dell'effettiva responsabilità del debitore spetta al danneggiato. Al contrario nella responsabilità contrattuale è il debitore a dover dimostrare la sua “innocenza”. Questo è uno degli aspetti affrontati recentemente in Parlamento con il testo “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” che prevederebbe per i sanitari lo spostamento dall'attuale responsabilità contrattuale a quella extra-contrattuale.
3. La responsabilità disciplinare deriva dal rapporto di subordinazione tra l'infermiere e il datore di lavoro (amministrativo-disciplinare) e dal rapporto tra l'infermiere e il Collegio IPASVI (ordinistico-disciplinare) che scaturisce dall'iscrizione obbligatoria all'Albo professionale. Datore di lavoro ( se il professionista non è in regime di libera-professione) e Collegio esercitano il loro potere qualora evidenzino delle violazioni sulle regole comportamentali da loro stabilite.