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Carissimi colleghi, abbiamo ricevuto richieste di chiarimenti sulle modalità per svolgere prestazione occasionale per infermieri liberi professionsiti. Facciamo definitiva chiarezza tra di noi ma non solo. Giustamente ci segnalate che anche i committenti non conoscono tale ambito. Per questo l'Ordine di Grosseto ha già in passato contattato tutti i possibili fruitori di servizi infermieristici per dire loro come devono comportarsi dal punto fiscale e contributivo. 

Chiarimenti su infermieri a contratto di collaborazione occasionale con pagamento tramite ricevute.

appropriatezza

Preme sottolineare, come da circolare ENPAPI n.19/2016, i seguenti elementi su cui riscontriamo non adesione e non rispetto sia da parte del committente che da parte del professionista .

ENPAPI non applica alcuna soglia di esenzione alle prestazioni occasionali rese in assenza di partita IVA individuale ed il professionista che effettui prestazioni d’opera occasionale senza essere titolare di partita IVA individuale, anche se dovesse eccedere la soglia dei €5000/anno dovrebbe obbligatoriamente iscriversi alla Gestione Separata ENPAPI.

I compensi sono tratti come redditi diversi ex art 67, comma 1, lett I) TUIR

L'importo lordo è soggetto ad IRPEF in base alla propria aliquota e a contribuzione presso la gestione separata ENPAPI che consiste in un contributo pari a 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore il cui obbligo di versamento spetta comunque al committente che ne detrarrà la relativa parte insieme all'aliquota IRPEF dal compenso infine erogato. il privato cittadino non può in alcun caso fungere da sostituto di imposta e pertanto non può essere considerato un committente; il professionista deve aprire la partita IVA individuale.

il professionista infermiere che svolga l’attività in libera professione, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative ex art.409 c.p.c. e le prestazioni occasionali ex artt.2222 e s.s. c.c. (rese nei confronti di committenti persone giuridiche), non si iscrive mai alla  Gestione Separata INPS; l’unico Ente obbligatorio in tali casi è l’ENPAPI e a nulla rileva il superamento o meno della soglia di € 5.000/anno prevista dall’INPS.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che l’esercizio tramite prestazioni di lavoro autonomo occasionale non si configura come corretto: per essere definite occasionali, tali prestazioni non devono avere le caratteristiche della  abitualità.

RICAPITOLANDO:

le prestazioni rese da un Infermiere nei confronti di un privato cittadino (non configurabile come sostituto d’imposta) non potranno che avere le caratteristiche della prestazione d’'opera resa ai sensi dell’art.2222 del Codice Civile. Il professionista Infermiere che intenda esercitare con questa modalità dovrà necessariamente provvedere all’apertura della partita IVA;

·         Qualora invece si intenda esercitare l’attività presso un Committente, azienda pubblica o privata, si potrà stipulare un contratto di:

I.            collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art.409 c.p.c.;

II.        prestazioni di lavoro autonomo occasionale. In tal caso i redditi percepiti sono assoggettati alla Gestione Separata ENPAPI, senza soglia di esenzione e a nulla rilevando la durata della prestazione.

Si invita pertanto sia i committenti che i professionisti ad attenersi a quanto sopra per non incorrere in percorsi non rispettosi delle norme fiscali e tributarie con le conseguenze del caso.

Per ulteriori chiarimenti di natura TECNICA gli interessati possono contattare il numero verde 800.070.070 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, oppure utilizzare i seguenti indirizzi email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La modulistica per i committenti è scaricabile da qui: http://www.gestioneseparata.enpapi.it/

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