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È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il decreto legge n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il cosiddetto “decreto Rilancio”.

Rispetto alle bozze susseguitesi nell’ultima settimana, spariscono le modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici per il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità, così come l’estensione della dichiarazione di stato di emergenza (in scadenza il prossimo 31 luglio) per ulteriori 6 mesi. Si riducono, infine, le risorse destinate alla sanità militare.

Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, per decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato.

Per la gestione delle attività di sorveglianza attiva, si propone la messa a disposizione a domicilio, dei pazienti di apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le app di telefonia mobile  in modo da garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno dell’emoglobina, parametro fondamentale per definire il setting terapeutico assistenziale più adeguato, nel modo più tempestivo possibile. Il percorso dovrebbe, quindi, consistere nel monitoraggio continuativo domiciliare, anche in strutture alberghiere laddove si individuino convivenze a rischio, precoce riconoscimento del peggioramento clinico e quindi tempestiva ospedalizzazione.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, le Regioni dovranno attivare centrali operative regionali che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

In tutto questo, da subito fino a fine anno, le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire, dal 15 maggio 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co, in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti (in tutto 9.600 infermieri), ad infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro l’ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore.

Dal 2021 queste posizioni potranno essere a tempo indeterminato

Infermiere di famiglia/comunità per legge: cosa dice il decreto

Il decreto conferma all’articolo 1, comma 5 che “Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l’introduzione altresì dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale (alle quali per lasciare liberi gli infermieri di svolgere il ruolo di infermieri di famiglia e comunità sono affiancati in misura numericamente minore gli assistenti sociali) e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro l’ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10”.

Si tratta delle 9.600 unità annunciate e confermate più volte dallo stesso ministro Speranza, per le quali il decreto stanzia precisi finanziamenti che, come per le USCA e le altre  misure legate a COVID-19, sono d’emergenza per il 2020, ma che proprio per gli infermieri tornano – uniche – nel 2021 con risorse anche maggiori, come si può vedere dalle tabelle allegate al decreto (allegato B) pubblicato in Gazzetta.

Oltre ai pazienti in quarantena, assistenza a cronici e disabili

Per quanto riguarda il riferimento al comma 4 ci si riferisce al fatto che le regioni, “per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati, nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10 (quello che fa riferimento per i finanziamenti all’allegato B, ndr)”.

Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, nell’anno 2020 è incrementata la spesa per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico impegnato in queste attività. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.

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In sostanza il decreto, come annunciato e sempre confermato nelle varie stesure, dispone il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva e stanzia a questo proposito per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro. Si rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all’emergenza e si stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure e il 50 per cento dei quali dovrà essere immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva. In questo senso la Federazione ha sottolineato che, nel rispetto degli standard di personale, il problema che si pone è il reperimento a livello ospedaliero di circa 17.000 infermieri da dedicare solo ai nuovi posti creati sia in terapia intensiva che subintensiva.

Servizi distrettuali più forti con l’infermiere di famiglia

Si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione esplicita e per legge dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Per questo, si autorizza l’assunzione di un numero massimo di circa 9.600 infermieri (8 ogni 50.000 abitanti) fino a fine 2020 con forme libero professionali o Co.Co.Co e dal 2021 con forme a tempo indeterminato. Nel testo non compare più il bonus di 1000 euro fissato inizialmente per il personale sanitario impegnato in COVID, ma per il 2020, le regioni e le province autonome possono incrementare i fondi della contrattazione integrativa – come da prassi contrattuale – per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza. Per la prima fase, fino a fine 2020, è previsto l’utilizzo di infermieri con forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, con un compenso lordo di 30 euro l’ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Ma dal 1° gennaio 2021 sono possibili le assunzioni a tempo indeterminato. E per quanto riguarda l’indennità del personale infermieristico per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, nel 2020 si incrementa la spesa per la retribuzione dell’indennità autorizzando una spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il 2020.

Potenziata la sanità militare

Viene incrementato il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell’Aeronautica. Il tutto, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 4.682.845  per l’anno 2020 e euro 3.067.407 per l’anno 2021.

Allo scopo di sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9 del decreto Cura Italia viene autorizzata la spesa di 84.132 euro  per l’anno 2020.

In arrivo le indennità

Inoltre, l’articolo 2, comma 6, prevede 190 milioni “da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale” con esplicito riferimento al comparto sanità.

Inoltre le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. Per questa operazione sono previsti oltre 83 milioni.


Cosa contiene il decreto

Rilancio Bonus 1000 euro.

Non è più presente in questa versione per nessuna professione sanitaria, ma è previsto a livello regionale, dove normalmente e contrattualmente sono erogate le indennità, un finanziamento di 190 milioni per incentivi al personale (Incremento risorse per straordinari, indennità contrattuali, produttività e risultato). In questo senso è modificata la disposizione del Decreto Cura Italia sui 250 milioni per gli straordinari del personale, distribuendo le risorse (aumentate per ulteriori 190 milioni, appunto) per coprire le remunerazioni di tutte le prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente.

Sul versante degli organici è previsto:

  • – assunzione di 9.600 infermieri per il potenziamento dei distretti (332 milioni per il 2020 e 480 milioni per il 2021);
  • – potenziamento del personale sulla rete ospedaliera a fronte dell’incremento dei posti letto (241 milioni per il 2020 e 347 milioni per il 2021);
  • – ulteriore incremento di personale per le ambulanze;
  • – potenziamento della sanità militare: 160 infermieri in più.

Nel decreto di marzo erano previste 23.580 assunzioni di cui 11.144 infermieri con contratti legati alla pandemia, ma rinnovabile successivamente previa verifica. A questa operazione sono stati dedicati complessivamente 1,410 miliardi.

IL TESTO DEL DECRETO RILANCIO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

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