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tribunaleIn questi giorni sono state depositate due querele da parte dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Grosseto al Tribunale di Grosseto. Le motivazioni sono similari: si tratta di due casi - a dir la verità e fortunatamente più unici che rari -  con affermazioni pubbliche assolutamente infondate, infamanti e gravemente lesive dell’onore e della reputazione della categoria degli infermieri e dell’immagine della professione infermieristica. 

L’OPI di Grosseto ha ritenuto di essere titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice, che, nel caso che ci riguarda, pare individuabile nell’art. 595, III comma,  C.P..

Come espressamente previsto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. V^ Penale, 4/4/2017 n. 16612) “anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un’associazione  può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione, essendo concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l’offesa”.

In special modo in un caso, si tratta del classico sfogo senza costrutto tipico dell'era social dove si scrive e si parla al mondo intero senza cognizione di causa  e senza preoccuparsi delle conseguenze, senza per altro circostanziare i fatti ma accusando tutta la professione e la sanità in genere di episodi assolutamente irreali  cercando un consenso generico e populista. L’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto ha quindi deciso di usare tolleranza zero verso chi  infanga il nome e la professionalità di chi quotidianamente lotta al fianco delle persone ammalate con dedizione e competenza ed in condizioni lavorative sempre al limite della sostenibilità. 

Il SSN ha bisogno di supporto e solidarietà, non di populismo e di cattiveria gratuita. Ma ha anche bisogno di segnalazioni sane e composte quando se ne ravvisano gli estremi o si reputa che sia stato negato un diritto. Segnalazioni che hanno iter e canali istituzionali ben precisi. Resta quindi saldo il principio che l'Ordine è a fianco dei cittadini come Ente sussidiario dello Stato. Chiunque abbia da esporre reclami fondati e certi su condotte non deontologiche l'Ordine è a disposizione con gli strumenti disciplinari che appartengono al suo esercizio, ma non è disposto a subire passivamente un trend diffamatorio quando manca ogni presupposto di realtà.