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files 128Facciamo nostra la Circolare 70/2018 della Federazione per fare il punto su questa possibilità.

Premessa:

Nel 1988 è stata emanata la legge n. 470 sull'"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero”.L’istituzione di un’apposita anagrafe (AIRE) è finalizzata a conoscere coloro che, restando cittadini italiani,risiedono all’estero.In tale registro, gestito dai Comuni in base alle informazioni ricevute dalle rappresentanze consolari all’estero, vengono riportati i dati delle persone con Cittadinanza italiana che risiedono all’estero
da oltre 1 anno.
Di conseguenza i cittadini italiani che intendono spostare la loro residenza dall’Italia all’estero per unperiodo superiore ai dodici mesi devono iscriversi all’AIRE.
Dall’ interpretazione combinata DLCPS 233/46 e della Legge 3/2018 è possibile definire che è possibile il mantenimento dell’iscrizione all’albo di iscritti all’AIRE a seguito di specifica domanda purché gli stessi siano in possesso di un domicilio in Italia formalmente comunicato all’Ordine.
Il nostro consiglio, che diamo da sempre, è quello di ragionare sugli obiettivi personali a medio lungo termine prima di cancellarsi. Esercitare all'estero può essere una scelta di vita definitiva, temporanea, legata alla necessità occupazionale o alla sola voglia di fare un percorso formativo diverso, ma questo lo sapete solo voi. È doveroso però ricordare che oltre ad una questione di opportunità e di immediata abilitazione all'esercizio qualora rientraste in Italia, non è economicamente vantaggioso cancellarsi dall'Ordine senza ragionarci un poco sopra poichè la successiva resicrizione richiederebbe il versamento della tassa Governativa corrispondente a circa 3 annualità di quota.

Ad ogni modo siamo qui per chiarire ogni vostro dubbio e supportarvi come possiamo.